Art. 30.
(Disposizioni transitorie).

      1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da b) a l), si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali non sia stata già sollevata eccezione di incompetenza. Entro la prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge le parti devono eccepire, a pena di decadenza, l'eventuale incompetenza per materia del giudice che procede.
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      4. Con riferimento alle norme introdotte dal capo IV, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all'imputato.
      5. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), non si applicano nei procedimenti in cui l'imputato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già formulato richiesta di rito abbreviato.
      6. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), si applicano anche ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto il termine previsto dagli articoli 449 e 454 del codice di procedura penale nella formulazione vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Nei procedimenti definiti con decreto penale di condanna in cui il giudice per le indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasmesso gli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio per irreperibilità dell'imputato, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).
      8. Nei procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 325, comma 1, del codice di procedura penale, l'impugnazione è consentita ai sensi della disciplina vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
      9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere f), g), h) e i), non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali il giudice, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già effettuato gli accertamenti di cui agli articoli 420, comma 2, e 484 del codice di procedura penale.
      10. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c) ed e), non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impugnazione sia già stata proposta.
 

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      11. La disposizione di cui all'articolo 20 non si applica ai procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già formulata richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
      12. Salvo quanto diversamente disposto, per i casi in cui il presente articolo prescrive l'inapplicabilità della disciplina stabilita dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.